Prot. 3969/B40.IC.Var
Circolare nr. 156
Castellucchio, 15/06/2011
A TUTTO IL PERSONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLUCCHIO
Oggetto: Albo pretorio on line
Si informa che ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009 (1) e della Legge 25/2010 (2) l'Albo pretorio è stato trasferito nell'apposita area presente sul sito istituzionale dell'Istituto Comprensivo di Castellucchio pertanto l'attuale albo cartaceo collocato nell'androne d'ingresso della sede principale verrà dismesso a far tempo dall'01-09-2011
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGG. Maria Antonietta Prudenziati
(1)L’art.32, comma 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009 ha sancito che: “a far data dal 1º gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”, il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa che “a decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”. (2)Il termine per la pubblicazione telematica degli atti è stato prorogato con la Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 al 1º gennaio 2011.
Pubblicità legale Con la pubblicità legale un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza erga omnes, ovvero di tutti coloro che possono avere interesse al contenuto dell’atto medesimo. La pubblicazione avviene attraverso l’esposizione dell’atto in un luogo fisico accessibile a tutti per un determinato periodo di tempo, il “tempo di affissione”.
L’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, dal 1º gennaio 2010, ha stabilito che “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, nei propri siti informatici, o nei siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni”.
Per ottemperare alla citata norma, i siti istituzionali di servizio debbono prevedere una sezione dedicata alla pubblicità legale all’interno della quale debbono essere pubblicati, organizzati per tipologia, gli atti di competenza soggetti a pubblicità legale.
Il servizio di consultazione della pubblicità legale deve essere raggiungibile dalla home page del sito e deve essere chiaramente indirizzato da un’etichetta esplicativa del tipo “Pubblicità legale” ovvero, per gli enti territoriali, “Albo pretorio” o “Albo pretorio on line”.
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95 .... Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)